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PRESCRIZIONE
5 ANNI PER CHIEDERE IL RISARCIMENTO IN CASO DI SINISTRO STRADALE |
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La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha allungato di molto i tempi per chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni subite negli incidenti stradali. Le vittime di incidenti stradali potranno ora agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno fino a cinque anni dopo il sinistro, anche se nei confronti del responsabile non è stato avviato alcun procedimento penale e non è stata presentata querela di parte.
L'articolo 2947 del codice civile, infatti, stabilisce che per i danni derivanti dalla circolazione stradale il tempo massimo per agire in giudizio sia di due anni, a meno che non sia stato avviato un procedimento penale nei confronti del responsabile del sinistro, o sia stata presentata querela da parte delle stesse vittime.
Con la sentenza 27337 del 18/11/2008 le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno cambiato la precedente giurisprudenza (sent. n. 5121 del 10/4/2002) che obbligava a chiedere il risarcimento entro due anni dal fatto, con una decisione destinata a produrre effetti su migliaia di casi, tendono una mano alle vittime della strada che potranno agire in giudizio per farsi risarcire il danno fino a cinque anni dopo il sinistro.
Luigi Cipriano (Presidente A.N.E.I.S.) |
Corte di Cassazione , Sezioni Unite Civili, 18 novembre 2008 n. 27337
(Presidente V. Carbone, Relatore A. Segreto)
RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE – FATTO REATO – MANCANZA DI QUERELA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO
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Le S.U. – alle quali, per evitare il formarsi di un contrasto con la precedente decisione a sezioni unite (sentenza n. 5121 del 2002), è stata rimessa la questione della durata del termine di prescrizione del risarcimento nell’ipotesi di reato procedibile a querela, non presentata – hanno affermato il seguente principio di diritto: "Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto". Quanto, poi, alla decorrenza della prescrizione, le S.U. hanno richiamato le recenti pronunce del 2008 (tra quelle in pari data v. S.U. n. 581). |
LA PRECEDENTE SENTENZA
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 10 aprile 2002 n.5121 "In tema di danni derivati dalla circolazione dei veicoli, ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato (per il quale sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile) perseguibile a querela e quest'ultima non sia stata proposta, trova applicazione la prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'articolo 2947 c.c."
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