E’ stato pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2008 la legge di conversione del decreto-legge 28 agosto 2008 n. 134 (legge 27 ottobre 2008 n°166).
Tra le novità interessanti segnalo la modifica dell’art. 2952 del codice civile “Prescrizione in materia di assicurazione”. Più precisamente è stato sostituto il comma 2* dello stesso articolo aumentando i termini di prescrizione da uno a due anni.
Questo il testo completo dell’art. 2952 2° comma del c.c. così come modificato:
2-ter. Il secondo comma dell’articolo 2952 del codice civile è sostituito dal seguente: “Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”. |